Il Tar di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Aretusacque Spa e Acea Siracusa Srl contro l’aggiudicazione dell’appalto da oltre 50 milioni di euro per gli interventi finalizzati al superamento delle criticità del sistema fognario e la realizzazione di un impianto di depurazione nel Comune di Augusta. La sentenza, pronunciata il 25 giugno scorso, conferma la legittimità dell’iter seguito da Sogesid, che opera per conto del Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane.
L’appalto, del valore di 50,7 milioni di euro, era stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese formato dal Consorzio Stabile Progettisti Costruttori e da Sideridraulic System Spa. Aretusacque e Acea Siracusa avevano impugnato il provvedimento sostenendo che quelle opere rientrassero già nell’affidamento del servizio idrico integrato ottenuto dall’Ati di Siracusa e contestando la competenza del Commissario Straordinario a bandire la gara.
Il Tar ha però ritenuto il ricorso inammissibile, evidenziando come le due società non abbiano partecipato alla procedura di gara e, pertanto, non siano titolari di una posizione giuridica direttamente lesa dall’aggiudicazione. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui un operatore economico estraneo alla gara non può impugnare gli atti della procedura, salvo specifiche eccezioni che, nel caso di specie, non ricorrono.
Nella sentenza viene inoltre ribadito che gli interventi previsti ad Augusta non rientravano tra i lavori già affidati ad Aretusacque e Acea Siracusa attraverso il Piano d’Ambito, poiché il loro valore economico – oltre 55 milioni di euro – era nettamente superiore ai limiti individuati nel capitolato relativo alla gestione del servizio idrico integrato. Per questo motivo, secondo il Tar, il nuovo appalto non incideva su alcun precedente affidamento in favore delle ricorrenti.
Il collegio giudicante ha inoltre confermato la piena legittimità dell’operato del Commissario Straordinario Unico, ricordando che già nel 2015 il Presidente del Consiglio dei Ministri gli aveva attribuito il ruolo di soggetto attuatore degli interventi sul sistema fognario e depurativo di Augusta. Di conseguenza, secondo i giudici, non trova applicazione la disciplina successiva richiamata dalle società ricorrenti, relativa all’individuazione degli interventi da affidare al Commissario.
Respinta anche la contestazione relativa alla consegna anticipata del servizio di ingegnerizzazione delle migliorie tecniche. Il Tar ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di Sogesid, evidenziando la necessità di rispettare il cronoprogramma concordato con il Ministero dell’Ambiente, evitare l’aggravamento delle sanzioni derivanti dalle procedure d’infrazione europee e scongiurare il rischio di perdere i finanziamenti destinati all’opera.
La sentenza conclude dichiarando il ricorso inammissibile e compensando le spese di giudizio tra le parti, precisando tuttavia che restano salvi gli eventuali effetti derivanti dall’appello ancora pendente davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla precedente pronuncia relativa al bando di gara.