Il Tar accoglie l’istanza cautelare presentata dall’impresa Megara contro la Regione Siciliana e nei confronti del Comune di Augusta e quindi sospende l’efficacia delle note con cui la Soprintendenza esprime parere contrario alla realizzazione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi (e non) e del verbale della Conferenza dei servizi in cui si ferma la procedura di autorizzazione.
Il Tribunale amministrativo ritiene fondato il ricorso perché nel provvedimento impugnato la soprintendenza non ha tenuto conto delle osservazioni della società, per la “documentata circostanza relativa alle autorizzazioni concesse ad altri soggetti per attività simili – si legge – perché una sospensione sine die del procedimento, come quella disposta dalla conferenza di servizi, non è consentita dalla legge; perché la mera adozione del piano paesaggistico, nelle more della sua approvazione, non sembra consentire divieti come quelli invece decisi dall’amministrazione”.
E forse proprio in questo caso diventa necessario l’intervento del Comune di Augusta, che avrebbe dovuto verificare le procedure di coesistenza dei tre impianti posti uno affianco agli altri a poca distanza, gli altri sono Rigenia e Intec Sud. Oltre alla richiesta di intervento della commissione Ambiente dell’Ars richiesto dal parlamentare Stefano Zito a questo punto non resta che attendere la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica convocata l’11 ottobre 2018.